In data 23 settembre 2026, il Consiglio Giudiziario della Repubblica di San Marino ha approvato all’unanimità dei sette membri aventi diritto di voto la delibera numero 1.
Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle procedure per l’esecuzione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 19 febbraio 2026, divenuta irrevocabile, relativa al contenzioso tra Simoncini e lo Stato di San Marino.
Il documento approvato analizza in primo luogo il quadro normativo, precisando che l’ordinamento sammarinese non consente la revisione o la revocazione delle sentenze civili o amministrative passate in giudicato sulla sola base delle pronunce della Corte EDU.
L’organo consiliare ha inoltre chiarito che un eventuale annullamento dell’atto originariamente impugnato non determinerebbe la reintegrazione automatica del ricorrente nelle funzioni di Commissario della Legge.
Viene fatto presente che, successivamente ai fatti esaminati in sede europea, il sistema di giustizia sammarinese è stato oggetto di profonde riforme costituzionali che ne hanno consolidato l’aderenza agli standard internazionali in materia di stato di diritto.
Nella seconda parte, la delibera ripercorre le valutazioni di professionalità a cui l’avvocato Massimiliano Simoncini è stato sottoposto durante le procedure di reclutamento bandite tra il 2020 e il 2023. Il Consiglio ha richiamato tre distinte relazioni stilate dal Dirigente del Tribunale tra il dicembre 2020 e il dicembre 2023, le quali riportavano valutazioni nettamente negative in merito alla sua idoneità per i ruoli di Commissario della Legge e di Procuratore del Fisco.
L’avvocato Simoncini è tra il Giudice di appello Di Bona e l’ex Commissario della Legge Morsiani
Il Consiglio Giudiziario ha preso in esame anche i diversi procedimenti disciplinari a carico del magistrato, evidenziando una progressiva gravità dei fatti illeciti contestati in via definitiva. Tra le infrazioni sanzionate figurano il mancato rispetto dell’obbligo di astensione in situazioni di conflitto di interesse, comportamenti contrari ai doveri di collaborazione istituzionale e l’ammissione di prove processuali in palese violazione delle convenzioni internazionali, compromettendo i diritti delle parti in un delicato procedimento civile. Il documento segnala inoltre un sistematico abuso dello strumento processuale da parte dell’interessato.
Sulla base di tutti questi elementi, il Consiglio ha condiviso le conclusioni della relazione istruttoria, ritenendo che i fatti sopravvenuti e accertati dimostrino in modo evidente la mancanza dei requisiti fondamentali di indipendenza, imparzialità ed equilibrio richiesti per l’esercizio della piena funzione giudicante. Per queste ragioni, è stata disposta la trasmissione della delibera e dell’istruttoria allegata all’Agente di Governo, affinché quest’ultimo possa procedere con le valutazioni e le determinazioni di sua competenza nei rapporti istituzionali. Il provvedimento è stato infine dichiarato immediatamente esecutivo